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Statuto

Titolo I Denominazione, Scopi, Socie e Soci

Art. 1 Denominazione

La Società Italiana di Scienza Politica, abbreviabile in SISP, è una associazione culturale senza fini di lucro.

Art. 2 Sede

La SISP ha sede presso la sede istituzionale o altra sede indicata dal/la Presidente in carica.

Art. 3 Scopi

La SISP si propone di favorire:

– lo sviluppo della Scienza Politica in Italia;
–  la promozione degli insegnamenti politologici nei corsi di laurea universitari, nella formazione post-universitaria e secondaria;
– l’incontro e la collaborazione tra studiose e studiosi della materia;
– l’interazione tra le varie componenti della comunità scientifica, nel rispetto della pluralità degli ambiti di studio e di ricerca all’interno della Scienza Politica, e la collaborazione con le discipline affini;
– l’internazionalizzazione della Scienza Politica italiana;
– lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze della Scienza Politica in ambiti extra-accademici come le istituzioni politiche e amministrative, le organizzazioni sociali e di terzo settore, gli enti pubblici e le organizzazioni private interessate alla disciplina;
–  la tutela delle pari opportunità e delle libertà di ricerca e di insegnamento nell’ambito della comunità scientifica;
– la tutela professionale delle proprie Socie e dei propri Soci.

Art. 4 Attività

Per conseguire gli scopi suddetti la SISP:

– interviene presso gli organi statali, gli enti pubblici e privati affinché siano assicurate le condizioni più idonee per la preparazione delle studiose e degli studiosi di Scienza Politica;
– organizza riunioni scientifiche, convegni, eventi e iniziative formative;
– favorisce la ricerca scientifica nel campo della Scienza Politica e la conoscenza dei suoi risultati;
– istituisce rapporti con associazioni ed enti che operino nello stesso settore;
– favorisce la diffusione e la condivisione di un codice etico tra le proprie socie e i propri soci, e nelle strutture deputate alla ricerca e all’insegnamento di discipline politologiche;
– promuove la riduzione delle disuguaglianze di genere e la diffusione di buone pratiche che attengono alla dignità delle ricercatrici e dei ricercatori, impedendo ogni forma di discriminazione;
– assume in ogni sede, anche giurisdizionale, tutte le iniziative funzionali al perseguimento degli scopi e alla tutela degli interessi di cui è portatrice.

Art. 5 Socie ordinarie e Soci Ordinari

1.Tutte le Socie e tutti i Soci hanno gli stessi diritti.

2. Possono essere ammessi come Socie e Soci:

– docenti e ricercatrici/ricercatori in ruolo o a riposo, titolari o ex titolari di contratti di ricerca o insegnamenti nell’ambito scientifico della Scienza Politica;
– docenti e ricercatrici/ricercatori in ruolo o a riposo, titolari o ex titolari di contratti di ricerca o insegnamenti in ambiti affini a quello della Scienza Politica;
– insegnanti di materie politologiche o affini della scuola superiore o di altre istituzioni di formazione non universitaria;
– funzionarie e funzionari delle amministrazioni pubbliche e di organizzazioni private, professioniste e professionisti che svolgono la propria attività in ambiti pertinenti alle discipline politologiche;
– rappresentanti istituzionali e personalità pubbliche interessate allo sviluppo della disciplina.

3. La domanda di associazione deve contenere le generalità della persona richiedente e la specificazione dei titoli di studio e professionali della medesima, dando particolare evidenza a quelli attinenti alla Scienza Politica.

4. Le/I docenti, così come le ricercatrici e i ricercatori inquadrate/i nel gruppo scientifico-disciplinare Scienza Politica o in gruppi scientifico-disciplinari affini devono presentare domanda di associazione al Comitato Direttivo, che approva, subordinatamente al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dall’art. 7 del presente Statuto.

5. Le studiose e gli studiosi di materie politologiche non strutturate/i nel sistema accademico devono presentare domanda di associazione al Comitato Direttivo, alla quale devono allegare il curriculum vitae et studiorum e una lettera di motivazioni nella quale diano particolare evidenza a quelle attinenti alla Scienza Politica, oltre a una lettera di presentazione a firma di un/a docente di ruolo o ricercatrice/ricercatore inquadrata/o nel gruppo scientifico-disciplinare Scienza Politica che risulti essere già socia/socio della SISP. Il Comitato Direttivo valuta e decide in merito, subordinatamente al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dall’art. 7 del presente Statuto.

Art. 6 Sostenitrici e Sostenitori, Socie Onorarie e Soci Onorari

1. Sono Sostenitrici e Sostenitori della SISP le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, che l’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, giudichi meritevoli tra quanti condividano gli scopi dell’Associazione e abbiano chiesto di essere coinvolti nelle attività dell’Associazione, a condizione che versino o si impegnino a versare, anche in rate annuali, un contributo, a fondo perduto, nella misura fissata dall’Assemblea.

2. Sostenitrici e Sostenitori devono presentare domanda di adesione, specificandone le motivazioni, al Comitato Direttivo che ne dà comunicazione all’Assemblea, la quale valuta e decide in merito, subordinatamente al pagamento del contributo a fondo perduto. Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae et studiorum della Sostenitrice o del Sostenitore o, in caso di ente pubblico o privato, quello del/la rappresentante legale.

3. Le Sostenitrici e i Sostenitori non hanno la qualifica di socie/soci della SISP e conseguentemente non hanno diritto di voto, se non consultivo, e non vengono conteggiate/i ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea alla quale partecipino.

4. Le Socie Onorarie e i Soci Onorari sono personalità che per meriti particolari, scientifici, culturali o istituzionali, hanno contribuito alla diffusione della Scienza Politica.

5. Il Comitato Direttivo propone all’Assemblea la loro adesione alla SISP.

6. Si applicano alle Socie Onorarie e ai Soci Onorari i diritti e i doveri che valgono per le Socie Ordinarie e i Soci Ordinari. Le Socie Onorarie e i Soci Onorari sono esentate/i dal pagamento delle quote sociali.

Art. 7 Diritti ed obblighi delle Socie e dei Soci 

1. Le Socie e i Soci hanno diritto:

– di voto all’interno dell’Assemblea;
– di partecipazione alle riunioni scientifiche, convegni e congressi organizzati dalla SISP;
– di elaborare proposte, attinenti agli scopi dell’Associazione, da sottoporre all’attenzione del Comitato Direttivo che potrà decidere in merito oppure demandare la decisione all’Assemblea, eventualmente convocata a tale scopo.

2. Le Socie e i Soci hanno l’obbligo di pagare annualmente la quota associativa, pena la decadenza dalla qualifica, a seguito dell’iter descritto nell’art. 8 del presente Statuto.

3. La mora scatta al termine del quarto mese successivo all’accoglimento della domanda di associazione o dal 1° aprile di ogni anno per coloro che rinnovano la loro iscrizione.

4. Per annualità di associazione si intende l’anno solare in corso, in qualunque momento venga pagata la quota associativa. Quote associative pagate dopo la fine dell’anno solare sono comunque gravate da mora.

Art. 8 Recesso, decadenza, esclusione

1. Si cessa dalla qualifica di Socia o Socio per recesso, decadenza o esclusione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato Direttivo e non esonera dal pagamento delle quote scadute.
2. Decade automaticamente dall’Associazione la Socia o il Socio che per due anni non consecutivi non ottempera al versamento delle quote associative.
3. Una Socia o un Socio può essere esclusa/o per gravi motivi. La delibera di esclusione per gravi motivi è adottata dall’Assemblea, con voto segreto e a maggioranza, su proposta del Comitato Direttivo, il quale deve previamente udire la Socia o il Socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all’interessata/o. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
4. La Socia o il Socio receduta/o, decaduta/o o esclusa/o non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Titolo II Organi e Funzionamento dell’Associazione

Art. 9 Organi

Gli Organi dell’Associazione sono:
– Assemblea,
– Presidente,
– Vice-presidente,
– Comitato Direttivo,
– Segretaria/Segretario.

Art. 10 Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da tutte le Socie e tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Alle riunioni dell’Assemblea possono intervenire, con le modalità descritte nell’art. 6 del presente Statuto, anche Sostenitrici e Sostenitori, Socie Onorarie e Soci Onorari.

2. L’Assemblea:

– elegge la/il Presidente e le/i componenti del Comitato Direttivo;
– discute e approva le relazioni e i programmi di attività;
– approva i bilanci consuntivi e preventivi;
– approva l’importo delle quote delle Socie e dei Soci e i contributi dei sostenitori;
– conferisce la qualifica di Sostenitrice/Sostenitore secondo quanto previsto dall’art.6;
– delibera sull’esclusione delle Socie e dei Soci;
– delibera sulla composizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
– delibera su eventuali modifiche dello Statuto;
– delibera sulla formazione di articolazioni interne all’Associazione (Standing Groups – SG) alle quali delegare l’organizzazione di alcune attività anche con eventuali finanziamenti inseriti nel bilancio annuale. La formazione e il funzionamento di tali articolazioni scientifiche vengono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11 Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce in Italia in via ordinaria almeno una volta l’anno per approvare il bilancio.

2. L’Assemblea è convocata dalla/dal Presidente con lettera o e-mail, garantendo la prova dell’avvenuto ricevimento, indicante il luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno. La convocazione è inviata alle Socie e ai Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.

3. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa della/del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo delle Socie e dei Soci. Nel secondo caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. L’Assemblea può deliberare anche per via telematica col supporto di idonea tecnologia sulle materie all’ordine del giorno e su proposte di voto espressamente indicate nell’avviso di convocazione a condizione che:

a) sia consentito alla/al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione di chi interviene in sede telematica; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

5. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti, contestualmente, la/il Presidente e il soggetto verbalizzante.

6. Ogni Socia e Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra Socia o un altro Socio con delega scritta. Ogni Socia o Socio non può ricevere più di tre deleghe.

7. Quando non diversamente stabilito dagli articoli che seguono, le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti e sono prese a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei voti, indipendentemente dal numero dei membri che vi partecipano direttamente o tramite delega.

Art. 12 Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dalla/dal Presidente dell’Associazione e da dieci componenti, elette/eletti dall’Assemblea tra le Socie e i Soci in regola con le quote associative da almeno tre anni.

2. L’elezione delle/dei componenti del Comitato Direttivo avviene per categorie: a) professoresse/professori di prima fascia, b) professoresse/professori di seconda fascia, c) ricercatrici/ricercatori, d) altre Socie/altri Soci. Vengono elette/i quattro componenti per la categoria a); due per la categoria b); due per la categoria c); due per la categoria d).

3. Le/i componenti del Comitato Direttivo rappresentanti delle fasce a) e b) di cui al comma precedente restano in carica per sei anni e non sono immediatamente rieleggibili nella stessa categoria. Le/i componenti eletti in rappresentanza delle ricercatrici e dei ricercatori, così come quelli eletti in rappresentanza delle altre Socie e degli altri Soci, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per un secondo mandato.

4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato di una/un componente, il Comitato Direttivo comunica alle Socie e ai Soci la data delle elezioni. Riceve le candidature entro sessanta giorni e rende formalmente note alle Socie e ai Soci le candidature prevenute entro trenta giorni dalla data delle stesse. Il Comitato Direttivo può chiedere a candidate e candidati di presentare una breve nota biografica e una motivazione di interesse a corredo della candidatura.

5. Il Comitato Direttivo si riserva la possibilità di sollecitare candidature fra le socie e i soci in caso di numero insufficiente di candidature spontanee e per garantire l’equilibrio fra sotto-settori disciplinari, aree geografiche e generi.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un/a componente del Comitato Direttivo venga a mancare, il Comitato procede all’elezione di un/a nuovo/a componente, seguendo la stessa procedura di cui al precedente comma 4.

Art. 13 Funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo:
– cura la gestione dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– dà attuazione ai programmi di attività approvati dall’Assemblea;
– coordina le attività convegnistiche e le iniziative pubbliche dell’Associazione;
– delibera, sulla base delle procedure fissate da apposito regolamento, sulla formazione, il monitoraggio e l’eventuale scioglimento di gruppi di lavoro permanenti (Standing Group – SG);
– delibera sul finanziamento delle attività degli SG e di altre eventuali iniziative proposte da Socie e Soci.
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi preventivamente controllati dal Revisore dei Conti; – propone all’Assemblea le quote associative e il contributo di Sostenitrici/Sostenitori;
– propone all’Assemblea l’accoglimento o il respingimento delle domande di contribuzione da parte di aspiranti Sostenitrici/Sostenitori;
– predispone le relazioni e i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea;
– nomina al suo interno un/a Vice-Presidente su proposta del/la Presidente;
– propone all’Assemblea la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (Socie/Soci Revisori e sostituta/sostituto);
– sottopone all’Assemblea la decisione sull’esclusione di una Socia o un Socio;
– nomina Direttrici/Direttori e componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale delle riviste dell’Associazione;
– promuove la costituzione di commissioni nazionali e internazionali di studio e ricerca, ne nomina le/i componenti ed elabora il regolamento necessario per il loro finanziamento.

2. Il Comitato Direttivo si riunisce in Italia o all’estero almeno tre volte l’anno su convocazione del/la Presidente o su richiesta motivata di almeno tre membri. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno delle/dei componenti e sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del/la Presidente vale doppio.

4. Il Comitato Direttivo può deliberare in via eccezionale anche per via telematica col supporto di idonea tecnologia sulle materie all’ordine del giorno e su proposte di voto espressamente indicate nell’avviso di convocazione.

5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutte/i le/i componenti.

Art. 14 Presidente

1. La/Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva. La/Il Presidente viene eletta/o dall’Assemblea che esprime il proprio voto sulle candidature presentate secondo le modalità previste di seguito.

2. Il Comitato Direttivo comunica alle Socie e ai Soci la data dell’elezione del/la Presidente entro novanta giorni dalla data della stessa. Il Comitato Direttivo, sentite/i le/gli ultime/i tre ex-Presidenti, provvede alla designazione delle candidature, in numero di una o più, e ne dà comunicazione formale alle Socie e ai Soci almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea che elegge il nuovo Presidente.

3. È data, altresì, la possibilità di presentare candidature alternative a quelle avanzate dal Comitato Direttivo quando esse siano formalmente sostenute dal quindici per cento delle Socie e dei Soci. Il termine ultimo per la presentazione di tali candidature è il trentesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo, la/il Presidente viene sostituita/o dal/la Vice-presidente. In caso di impedimento permanente la/il Presidente viene sostituito dal/la Vice-presidente fino all’elezione del/la nuovo/a Presidente, che avviene nella prima Assemblea ordinaria successiva a meno che non venga fatta domanda, secondo le modalità dell’art. 11, di convocare un’Assemblea straordinaria a questo scopo.

Art. 15 Funzioni della Presidenza

1. La/Il Presidente:

– ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in giudizio;
– assicura l’attuazione dei programmi di attività approvati dall’Assemblea secondo le indicazioni del Comitato Direttivo;
– convoca e presiede l’Assemblea delle Socie e dei Soci e il Comitato Direttivo;
– propone la/il Vice-presidente tra i componenti del Comitato Direttivo;
– nomina la/il Segretaria/o dell’Associazione.

2. La/il Presidente può delegare a una/o o più componenti del Comitato Direttivo specifiche funzioni.

Art.16 Vice-presidente

1. La/Il Vice-Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo e, in caso di impedimento permanente, fino all’elezione del/la Presidente successivo/a, che avviene nella prima Assemblea ordinaria successiva a meno che non venga fatta domanda, secondo le modalità dell’art. 11, di convocare un’Assemblea straordinaria a questo scopo.

2. La/il Vice-presidente è nominata/o dal CD fra i suoi membri su proposta del/la Presidente.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto tra persone competenti in ambito economico e contabile dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

2. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e contabile e presenta una relazione annuale all’Assemblea contenente osservazioni sul bilancio e sull’andamento della gestione.

3. La carica di componente del Collegio è incompatibile con quelle di Presidente, componente di Comitato Direttivo e Segretaria/o; dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Nel caso in cui una/un componente del Collegio, per qualsiasi motivo, fosse impossibilitata/o a svolgere la sua funzione, subentra il/la Revisore supplente fino all’elezione di un/a nuovo/a componente, da effettuarsi, su proposta del Comitato Direttivo, alla prima Assemblea ordinaria successiva.

5. Il Comitato Direttivo invia i bilanci consuntivi e preventivi ai Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima dell’Assemblea nella quale tali bilanci verranno messi in approvazione.

Art. 18 Segretaria/Segretario

La/il Segretaria/o:

– collabora all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
– assolve mansioni di carattere amministrativo e contabile;
– partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e redige i verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo che vengono firmati dal/la Presidente e controfirmati dal/la stessa/o;
– cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell’Associazione;
– tiene, d’intesa con la/il Presidente, i rapporti con enti e istituzioni italiane e straniere;
– può svolgere specifiche funzioni su delega del Comitato Direttivo o del/la Presidente

 

TITOLO III Patrimonio, Scioglimento, Modifiche statutarie

Art. 19 Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dalle quote associative da versarsi nella misura determinata dall’Assemblea;
– dai contributi delle Sostenitrici e dei Sostenitori;
– dai proventi di pubblicazioni e di altre eventuali iniziative dell’Associazione;
– da donazioni e contributi pubblici e privati.

2. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio il Comitato Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, previo parere del Revisore dei Conti.

Art. 20 Riviste dell’Associazione

1. La Rivista Italiana di Scienza Politica/Italian Political Science Review (RISP/IPSR) e Italian Political Science (IPS) sono le riviste dell’Associazione.

2. Il Comitato Direttivo nomina tra le Socie e i Soci per un quadriennio le Direttrici o i Direttori della RISP/IPSR e IPS. Tali nomine non possono essere immediatamente rinnovate.

3. Il Comitato Direttivo nomina altresì i Comitati Editoriali della RISP/IPSR e di IPS su proposta motivata delle/dei Direttrici/tori. I Comitati Editoriali rimangono in carica per quattro anni.

4. Il Comitato Direttivo nomina il Comitato Scientifico della RISP/IPSR in modo da assicurare un’adeguata rappresentanza dei diversi sotto-settori disciplinari. Il Comitato Direttivo provvede al rinnovo del Comitato Scientifico ogni sei anni.

5. Le Direttrici e i Direttori delle riviste riferiscono regolarmente sull’andamento della rivista al Comitato Direttivo secondo le modalità stabilite dallo stesso.

6. Regole analoghe vengono applicate anche a tutte le altre riviste future, online o cartacee, dell’Associazione.

Art. 21 Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea, se necessario appositamente convocata, purché i voti favorevoli corrispondano almeno ai due terzi delle Socie e dei Soci in regola con le quote associative eventualmente rappresentate/i tramite delega.

2. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate alle Socie e ai Soci almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Art. 22 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati da un’Assemblea appositamente convocata purché i voti favorevoli corrispondano almeno ai tre quarti delle Socie e dei Soci in regola con le quote associative eventualmente rappresentate/i tramite delega.

2. Nel caso in cui venga approvato lo scioglimento, l’Assemblea nomina una o più persone facenti funzioni di liquidatrici, fissando le modalità della liquidazione.

3. La proposta di scioglimento dell’Associazione è comunicata alle Socie e ai Soci almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Art. 23 Rinvio

1. Si applicano all’Associazione, in quanto non derogate da questo Statuto, le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge sulle Associazioni senza fini di lucro.