Art. 1 Denominazione
La Società Italiana di Scienza Politica, abbreviabile in SISP, è una associazione culturale senza fini di lucro.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede in Siena, presso il CIRCaP (Centro Interuniversitario di Ricerca sul Cambiamento Politico), Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, dell’Università di Siena, Via Mattioli 10.
Art. 3 Scopi
L’Associazione si propone di favorire:
– lo sviluppo della Scienza politica in Italia;
– l’incontro e la collaborazione degli studiosi della materia;
– il coordinamento delle strutture istituzionali preposte all’insegnamento e alla ricerca;
– la tutela professionale dei propri Soci.
Art. 4 Attività
Per conseguire gli scopi suddetti l’Associazione:
– interviene presso gli organi statali, gli enti pubblici e privati affinché siano assicurate le condizioni più idonee per la preparazione degli studiosi di Scienza politica;
– organizza riunioni scientifiche, convegni e congressi;
– favorisce la ricerca scientifica nel campo della Scienza politica e la conoscenza dei suoi risultati;
– istituisce rapporti con associazioni ed enti che operino nello stesso settore;
– assume in ogni sede (anche giurisdizionale) tutte le iniziative funzionali al perseguimento degli scopi e alla tutela degli interessi di cui è portatrice.
Art. 5 Soci
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti.
Possono essere ammessi come Soci:
– i professori e ricercatori incardinati nel settore scientifico-disciplinare Scienza Politica;
– gli studiosi di materie politologiche.
La domanda di associazione deve contenere le generalità del richiedente e la specificazione dei titoli di studio del medesimo dandosi particolare evidenza a quelli attinenti alla materia della Scienza politica.
I professori e ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare Scienza Politica devono presentare domanda di associazione al Comitato Direttivo, che approva, subordinatamente al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dall’art. 7 del presente Statuto.
Gli studiosi di materie politologiche devono presentare domanda di associazione al Comitato Direttivo, alla quale devono allegare il curriculum vitae et studiorum e una lettera di motivazioni nella quale diano particolare evidenza a quelle attinenti alla Scienza politica, oltre a una lettera di presentazione di un professore o ricercatore inquadrato nel settore disciplinare Scienza politica socio della SISP. Il Comitato Direttivo valuta e decide in merito, subordinatamente al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dall’art. 7 del presente Statuto.
Art. 6 Sostenitori
Sono considerati Sostenitori dell’Associazione le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, che l’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, giudichi meritevoli tra quanti condividano gli scopi dell’Associazione ed abbiano chiesto di essere coinvolti nelle attività dell’Associazione, a condizione che versino o si impegnino a versare, anche in rate annuali, un contributo, a fondo perduto, nella misura fissata dall’Assemblea.
I Sostenitori devono presentare domanda di adesione, specificandone le motivazioni, al Comitato Direttivo che ne dà comunicazione all’Assemblea, la quale valuta e decide in merito, subordinatamente al pagamento del contributo a fondo perduto. Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae et studiorum del Sostenitore o, in caso di ente pubblico o privato, del suo rappresentante.
I Sostenitori non hanno la qualifica di soci della SISP e conseguentemente non hanno diritto di voto, se non consultivo, e non vengono conteggiati ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea alla quale partecipino.
Art. 7 Diritti ed obblighi dei Soci
I Soci hanno diritto:
– di voto all’interno dell’Assemblea;
– di partecipazione alle riunioni scientifiche, convegni e congressi organizzati dalla SISP;
– di elaborare proposte, attinenti agli scopi dell’Associazione, da sottoporre all’attenzione del Comitato Direttivo che potrà decidere in merito oppure demandare la decisione all’Assemblea, eventualmente convocata a tale scopo.
I Soci hanno l’obbligo di pagare annualmente la quota associativa, pena la decadenza dalla qualifica, a seguito dell’iter descritto nell’art. 8 del presente Statuto.
La mora scatta al termine del quarto mese successivo all’accoglimento della domanda di associazione o dal 1 maggio di ogni anno per i soci che rinnovano la loro iscrizione.
Per annualità di associazione si intende l’anno solare in corso, in qualunque momento venga pagata la quota associativa. Quote associative pagate dopo la fine dell’anno solare sono comunque gravate da mora.
Art. 8 Recesso, decadenza, esclusione
Si cessa dalla qualifica di Socio per recesso, decadenza o esclusione.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato Direttivo e non esonera dal pagamento delle quote scadute.
Decade automaticamente dall’Associazione il socio moroso per due anni non consecutivi nel versamento delle quote associative.
Un Socio può anche essere escluso per gravi motivi. La delibera di esclusione per gravi motivi è adottata dall’Assemblea, con voto segreto e a maggioranza dei Soci, su proposta del Comitato Direttivo, il quale deve previamente sentire il Socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all’interessato. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 Organi
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Presidente, il Vice-presidente, il Comitato Direttivo, il Segretario.
Art. 10 Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Alle riunioni dell’Assemblea possono intervenire, con le modalità descritte nell’art. 6 del presente Statuto, anche i Sostenitori.
L’Assemblea:
– elegge il Presidente e i membri del Comitato Direttivo;
– discute ed approva le relazioni ed i programmi di attività;
– approva i bilanci consuntivi e preventivi;
– approva l’importo delle quote dei soci e i contributi dei sostenitori
– conferisce la qualifica di Sostenitore secondo quanto previsto dall’art.6;
– delibera sull’esclusione dei Soci;
– delibera sul revisore dei conti e il suo sostituto;
– delibera su eventuali modifiche dello Statuto.
Art. 11 Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in Italia in via ordinaria almeno una volta l’anno per approvare il bilancio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera, e-mail o qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, indicante il luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno, inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. Nel secondo caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea può deliberare anche per via telematica col supporto di idonea tecnologia sulle materie all’ordine del giorno e su proposte di voto espressamente indicate nell’avviso di convocazione a condizione che:
- a) sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
Quando non diversamente stabilito dagli articoli che seguono, le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti (in questi ricompresi anche i soci deleganti) e sono prese a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei voti indipendentemente dal numero dei presenti.
Art. 12 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da dieci membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci che siano in regola con le quote associative da almeno tre anni: quattro tra i professori ordinari, due tra quelli associati, due tra i ricercatori (a tempo determinato e/o indeterminato) e due fra gli altri soci.
Tutti i membri del Comitato Direttivo, salvo quelli che rappresentano i ricercatori, restano in carica per sei anni e non sono immediatamente rieleggibili nella stessa categoria. I membri del Comitato Direttivo eletti in rappresentanza dei ricercatori restano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per un secondo mandato. Ogni tre anni si provvede a rinnovare la metà più uno dei componenti del Comitato Direttivo: due rappresentanti dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati, i due rappresentanti dei ricercatori e un rappresentante degli altri soci.
Il Comitato Direttivo comunica ai Soci la data delle elezioni dei suoi membri entro novanta giorni, riceve le candidature entro sessanta giorni e rende formalmente note ai soci le candidature prevenute entro trenta giorni dalla data delle stesse. Il Comitato Direttivo può chiedere ai candidati di presentare una breve nota biografica e una motivazione di interesse a corredo della candidatura.
Il Comitato Direttivo si riserva la possibilità di sollecitare candidature fra i soci in caso di numero insufficiente di candidature spontanee e per garantire l’equilibrio fra sotto-settori disciplinari, aree geografiche e generi.
L’elezione dei membri del Comitato Direttivo avviene per fasce: professori ordinari, professori associati, ricercatori, e altri soci.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un membro del Comitato Direttivo venga a mancare, il Comitato procede alla cooptazione di un nuovo membro, sempre nel rispetto della proporzione della sua composizione, per il periodo necessario al completamento del mandato.
Art. 13 Funzioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo:
– cura la gestione dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– dà attuazione ai programmi di attività approvati dall’Assemblea;
– controlla e coordina le varie iniziative;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi preventivamente controllati dal revisore dei conti;
– propone all’Assemblea le quote associative e il contributo dei Sostenitori;
– propone all’Assemblea l’accoglimento o il respingimento delle domande di contribuzione da parte degli aspiranti Sostenitori;
– predispone le relazioni e i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea;
– nomina al suo interno un Vice-Presidente su proposta del Presidente;
– propone all’Assemblea la nomina del revisore dei conti e del suo sostituto;
– sottopone all’Assemblea la decisione sull’esclusione di un socio;
– nomina i Direttori, i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale delle riviste dell’Associazione;
– promuove la costituzione di commissioni nazionali ed internazionali di studio e ricerca, ne nomina i componenti ed elabora il regolamento necessario per il loro finanziamento.
Il Comitato Direttivo si riunisce in Italia o all’estero almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno tre membri. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti e sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Comitato Direttivo può deliberare in via eccezionale anche per via telematica col supporto di idonea tecnologia sulle materie all’ordine del giorno e su proposte di voto espressamente indicate nell’avviso di convocazione.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i componenti.
Art. 14 Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea che esprime il proprio voto sulle candidature presentate secondo le modalità previste di seguito.
Il Comitato Direttivo comunica ai Soci la data dell’elezione del Presidente entro novanta giorni dalla data della stessa. Il Comitato Direttivo, sentiti gli ultimi tre ex-Presidenti eletti, provvede alla designazione di uno o più candidati e ne dà comunicazione formale ai soci almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea che elegge il nuovo Presidente.
È data, altresì, la possibilità di presentare candidature alternative a quelle avanzate dal Comitato Direttivo quando esse siano formalmente sostenute dal quindici per cento dei soci. Il termine ultimo per la presentazione di tali candidature è il trentesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea.
In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente. In caso di impedimento permanente il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente fino all’elezione del nuovo Presidente, che avviene nella prima Assemblea ordinaria successiva a meno che non venga fatta domanda, secondo le modalità dell’art. 11, di convocare un’Assemblea straordinaria a questo scopo.
Art. 15 Funzioni del Presidente
Il Presidente:
– ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in giudizio;
– assicura l’attuazione dei programmi di attività approvati dall’Assemblea secondo le indicazioni del Comitato Direttivo;
– convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo;
– propone il Vice-presidente tra i componenti del Comitato Direttivo;
– nomina il Segretario dell’Associazione.
Il Presidente può delegare a uno o più dei membri del Comitato Direttivo specifiche funzioni.
Art.16 Vice-presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo e, in caso di impedimento permanente, fino all’elezione del Presidente successivo, che avviene nella prima Assemblea ordinaria successiva a meno che non venga fatta domanda, secondo le modalità dell’art. 11, di convocare un’Assemblea straordinaria a questo scopo.
Il Vice-presidente è nominato dal CD fra i suoi membri su proposta del Presidente.
Art. 17 Il Revisore dei conti
Il Revisore dei conti e il suo sostituto sono scelti tra persone competenti in ambito economico e contabile dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
Il Revisore dei conti controlla la gestione amministrativa e contabile e presenta una relazione annuale all’Assemblea contenente osservazioni sul bilancio e sull’andamento della gestione.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Presidente, di membro del Comitato Direttivo e di Segretario e dura tre anni, rinnovabile una sola volta.
Nel caso in cui il Revisore dei conti, per qualsiasi motivo, fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, subentra il revisore supplente fino all’elezione di un nuovo Revisore, da effettuarsi, su proposta del Comitato Direttivo, alla prima Assemblea ordinaria successiva.
Il Comitato Direttivo invia i bilanci consuntivi e preventivi ai Revisore dei conti almeno trenta giorni prima dell’Assemblea nella quale tali bilanci verranno messi in approvazione.
Art. 18 Segretario
Il Segretario:
– collabora all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
– assolve mansione di carattere amministrativo e contabile;
– partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e redige i verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo che vengono firmati dal Presidente e controfirmati da lui stesso;
– cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell’Associazione;
– tiene, d’intesa con il Presidente, i rapporti con enti ed istituzioni italiane e straniere;
– può svolgere specifiche funzioni su delega del Comitato Direttivo o del Presidente.
Art. 19 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalle quote associative da versarsi nella misura determinata dall’Assemblea;
– dai contributi dei Sostenitori;
– dai proventi di pubblicazioni e di altre eventuali iniziative dell’Associazione;
– da donazioni e contributi pubblici e privati.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio il Comitato Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, previo parere del Revisore dei Conti.
Art. 20 Riviste dell’Associazione
La Rivista Italiana di Scienza Politica (RISP)/Italian Political Science Review (IPSR) e Italian Political Science (IPS) sono riviste dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo nomina tra i soci i Direttori della RISP/IPSR e IPS per un quadriennio. Tali nomine non possono essere immediatamente rinnovate.
Il Comitato Direttivo nomina altresì i Comitati Editoriali della RISP/IPSR e di IPS su proposta motivata del Direttore. I Comitati Editoriali rimangono in carica per quattro anni.
Il Comitato Direttivo nomina il Comitato Scientifico della RISP/IPSR in modo da assicurare un’adeguata rappresentanza dei diversi sotto-settori disciplinari. Il Comitato Direttivo provvede al rinnovo del Comitato Scientifico ogni sei anni.
I direttori delle riviste riferiscono regolarmente sull’andamento della rivista al Comitato Direttivo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Regole analoghe vengono applicate anche a tutte le altre riviste future, online o cartacee, dell’Associazione.
Art. 21 Modifica dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci, se necessario appositamente convocata, purché i voti favorevoli corrispondano almeno ai due terzi dei Soci in regola con le quote associative eventualmente rappresentati tramite delega.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate ai Soci almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 22 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati da un’Assemblea appositamente convocata purché i voti favorevoli corrispondano almeno ai tre quarti dei Soci in regola con le quote associative eventualmente rappresentati tramite delega.
Nel caso in cui venga approvato lo scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, fissando le modalità della liquidazione.
Le proposte di scioglimento dell’Associazione deve essere comunicata ai Soci almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 23 Rinvio
Si applicano all’Associazione, in quanto non derogate da questo Statuto, le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge sulle Associazioni senza fini di lucro.