Lo Statuto

Art. 1 Denominazione

È costituita una associazione culturale, senza fini di lucro, denominata “Società Italiana di Scienza Politica”, abbreviabile in “SISP”.

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede in Bologna (BO), in Via dei Bersaglieri n. 6.

Art. 3 Scopi

L’Associazione si propone di favorire lo sviluppo della scienza politica in Italia, l’incontro e la collaborazione degli studiosi della materia e il coordinamento delle strutture istituzionali preposte all’insegnamento e alla ricerca.

Art. 4 Attività

Per conseguire gli scopi suddetti l’Associazione:

-    interviene presso gi organi statali, gli Enti Pubblici e privati affinché siano assicurate le condizioni più idonee per la preparazione degli studiosi di discipline politologiche;

-    organizza riunioni scientifiche, convegni e congressi;

-    prende ed appoggia tutte le iniziative atte a favorire la ricerca scientifica nel campo della scienza politica e la conoscenza dei suoi risultati (raccolta di materiale bibliografico, istituzioni di corso, assegnazione di premi e di borse di studio, pubblicazioni, ecc.);

-    istituisce rapporti con associazioni ed Enti che operino nello stesso settore.

Art. 5 Soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti.

Sono soci ordinari gli studiosi di materie politologiche che, facendo domanda di adesione, siano stati ammessi dall’Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo e che risultino in regola con i pagamenti della quota associativa come descritto dall’art. 8 del presente statuto.

La domanda di adesione deve contenere le generalità del richiedente e la specificazione dei titoli di studio del medesimo dandosi particolare evidenza a quelli attinenti alla materia della scienza politica.

L’assemblea delibera in ordine alla domanda di adesione accogliendo o rigettando l’istanza.

Hanno diritto di essere ammessi all’Associazione, senza necessità di apposita delibera assembleare ma previo parere favorevole del Comitato Direttivo, tutti i soci della preesistente Società Italiana di Scienza Politica, in regola con il pagamento delle relative quote associative, che facciano domanda di adesione e provvedano al pagamento della quota associativa come previsto al secondo comma del presente articolo.

Art. 6 Sostenitori

Sono considerati Sostenitori dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti, Pubblici e privati, che l’assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, giudichi meritevoli tra quanti condividano gli scopi dell’Associazione ed abbiano chiesto di essere coinvolti nelle attività dell’Associazione, a condizione che versino o si impegnino a versare, anche in rate annuali, un contributo, a fondo perduto, nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci.

I Sostenitori non hanno la qualifica di soci della SISP e conseguentemente non hanno diritto di voto, se non consultivo, e non vengono conteggiati ai fini del calcolo dei quorum consultivi e deliberativi dell’Assemblea alla quale partecipino.

Art. 7 Diritti ed obblighi degli associati

I Soci hanno diritto di voto all’interno dell’Assemblea dei Soci, hanno diritto di partecipazione alle riunioni scientifiche, convegni e congressi organizzati dalla SISP, hanno diritto di elaborare proposte, attinenti con lo scopo di questa Associazione senza scopo di lucro, da sottoporre all’attenzione del Comitato Direttivo che potrà, o meno, decidere in merito oppure convocare, o meno, l’Assemblea dei soci per sottoporre la proposta.

I Soci hanno l’obbligo di pagare annualmente la quota associativa, pena, a seguito dell’iter descritto nel successivo art. 8 del presente Statuto, la decadenza dalla qualifica.

Art. 8 Dimissioni e decadenza

Si cessa dalla qualifica di socio per dimissioni o per decadenza. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo; esse non esonerano dal pagamento delle quote scadute.

Decade automaticamente dall’appartenenza all’Associazione il socio moroso per due anni consecutivi nel versamento delle quote associative.

Il socio receduto o decaduto non ha alcun diritto sul Patrimonio dell’Associazione.

Art. 9 Organi

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario.

Art. 10 Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Alle riunioni dell’Assemblea possono intervenire, con le modalità descritte nell’art. 6 del presente Statuto, i Sostenitori. L’Assemblea conferisce e revoca la qualifica di socio; approva i bilanci consuntivi e preventivi; discute ed approva le relazioni ed i programmi di attività; elegge il Presidente, i Membri del Comitato Direttivo e nomina i Revisori dei Conti; delibera su eventuali modifiche dello Statuto sociale; determina l’importo delle quote dei soci ordinari ed i contributi dei sostenitori. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il bilancio.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. Nel secondo caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera indicante l’ordine del giorno, spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per modificare lo Statuto dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati, a patto che rappresentino almeno il 50% più uno degli associati. Le proposte di modifica del seguente statuto devono essere comunicate ai soci almeno 60 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea

Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. L’Assemblea è valida anche in assenza di formalità di convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e sia presente il Comitato Direttivo.

Art. 11 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da otto Membri, così scelti: quattro tra i professori ordinari, due tra quelli associati, e due tra i ricercatori, eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari. I Membri del Comitato Direttivo restano in carica per sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. Ogni tre anni si provvede a rinnovare la metà dei componenti del Comitato Direttivo, nell’esatta proporzione della sua composizione. Le candidature devono essere rese note entro novanta giorni dalla riunione dei comizi elettorali al Comitato Direttivo che provvederà a renderle formalmente note ai soci entro il trentesimo giorno dalla data delle elezioni. È data, altresì, la possibilità di presentare candidature alternative a quelle precedentemente avanzate, in occasione dell’Assemblea dei Soci, quando esse siano formalmente sostenute da almeno il cinque per cento dei Soci.

Il Comitato Direttivo dà attuazione ai programmi di attività approvati dall’Assemblea; controlla e coordina le varie iniziative; sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consultivi; predispone le relazioni ed i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea; designa nel proprio seno un tesoriere; promuove la costituzione delle Commissioni nazionali ed internazionali di studio e ricerca, ne nomina i componenti ed elabora il regolamento necessario per il loro finanziamento.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno due Membri. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

Nel caso il Comitato Direttivo, per qualsiasi motivo, perda un componente, il Comitato Direttivo stesso procederà alla cooptazione di un nuovo componente, sempre nel rispetto della proporzione della sua composizione, fino alla conclusione del mandato del componente perduto.

Art. 12 Presidente

Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea che esprime il proprio voto sulle candidature presentate secondo le modalità previste di seguito. Entro tre mesi dalla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Presidente, il Comitato Direttivo, integrato dagli ultimi tre ex-presidenti, ha l’obbligo di provvedere alla designazione di uno o più candidati e di darne comunicazione formale ai soci. È data, altresì, la possibilità di presentare candidature alternative a quelle avanzate dal Comitato Direttivo quando esse siano formalmente sostenute dal 15 per cento dei Soci. Il termine ultimo per la presentazione di tali candidature è del trentesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in giudizio; assicura l’attuazione dei programmi di attività approvati dall’Assemblea secondo le indicazioni del Comitato Direttivo; convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo; nomina il Segretario dell’Associazione. Su delibera del Comitato Direttivo, il Presidente può delegare uno o più dei suoi membri a svolgere specifiche funzioni.

In caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da un membro designato dal Comitato Direttivo nel proprio seno. In caso di impedimento permanente l’Assemblea viene convocata per l’elezione di un nuovo Presidente.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea in numero di due effettivi e un supplente, controllano la gestione amministrativa e presentano una relazione annuale all’Assemblea contenente osservazioni sul bilancio e sull’andamento della gestione. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente, di Membro del Comitato Direttivo e di Segretario.

Art. 14 Segretario

Il Segretario collabora all’attuazione delle deliberazioni dei vari organi collegiali; partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tali Organi e ne redige i verbali che vengono firmati dal Presidente e controfirmati da lui stesso; cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell’Associazione; tiene, d’intesa con il Presidente, i rapporti con enti ed istituzioni italiane e straniere.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-    dai contributi dei Soci da versarsi nella misura determinata dall’Assemblea;

-    dai versamenti dei Sostenitori;

-    dai proventi di pubblicazioni e di altre eventuali iniziative dell’Associazione;

-    da donazioni e contributi pubblici e privati.

Art. 16 La Rivista Italiana di Scienza Politica

L’Associazione riceve la testata della Rivista Italiana di Scienza Politica (RISP), la adotta come propria rivista e si dà le norme di seguito precisate. Il Comitato Direttivo dell’Associazione nomina tra i soci il Direttore della RISP per un triennio. Tale nomina non può essere rinnovata per più di un altro triennio. Il Comitato Direttivo dell’Associazione nomina tra i soci il Comitato Scientifico della RISP in modo da assicurare un’adeguata rappresentanza dei diversi sotto-settori disciplinari. Il Comitato Direttivo dell’Associazione provvederà al rinnovo del Comitato Scientifico ogni sei anni.

Il Comitato Direttivo dell’Associazione nomina il Comitato Direttivo della RISP su proposta motivata del Direttore. Il Comitato Direttivo della RISP rimane in carica per tre anni e non può essere rinnovato per più di un altro triennio. Il Direttore della RISP nomina la redazione. La sede della RISP coincide con quella del Direttore. La RISP adotterà un sistema di valutazione anonima dei pezzi proposti.

Art. 17 Deliberazioni

Quando non diversamente stabilito dagli articoli che precedono, le deliberazioni degli Organi collegiali dell’Associazione sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti (in questi ricompresi anche i soci deleganti) e sono prese a maggioranza di voti; in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei voti indipendentemente dal numero dei presenti.

Ai fini delle deliberazioni del Comitato Direttivo, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati da un’Assemblea appositamente convocata. Nel caso che venga approvato lo scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, fissando le modalità della liquidazione.

Art. 19 Rinvio

Si applicano all’Associazione, in quanto non derogate da questo Statuto, le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge sulle Associazioni senza fine di lucro.