XXIII Convegno SISP
Roma, Facoltà di Scienze Politiche LUISS Guido Carli
17 - 19 settembre 2009 Law Campus - Via Parenzo, 11
Paper Room
2. Teoria Politica
2.1. Fatti e principi
Chairs: Antonella Besussi
Discussants: Valeria Ottonelli
2.1.1. Eguaglianze economiche, l’importanza dei fatti
Enrico Biale
Uno dei più importanti e, al tempo stesso, problematici obiettivi di ogni concezione liberal-egualitaria della giustizia consiste nel trovare un giusto equilibrio tra l’eguaglianza di opportunità dovuta a tutti i cittadini e la necessità di garantire loro anche la possibilità di perseguire i propri interessi legittimi (Nagel, 1994). Le principali soluzioni a questo problema si sono basate su un’attenta analisi della realtà, intese come vincolo ma anche come elemento costitutivo delle proposte normative (principi carichi di fatti). Negli ultimi anni si sono sviluppate diverse proposte critiche nei confronti di questa impostazione che, ritenendola più consona alle scienze sociali che alla teoria normativa, hanno sostenuto come l’eccessiva attenzione nei confronti dei fatti avrebbe impedito di fornire una buona definizione dei principi di giustizia. Una strategia possibile per rigettare queste obiezioni è quella di mettere in luce la necessità da parte di una buona concezione della giustizia di definire le lineeguida a cui si dovrebbero ispirare le politiche di una società equa. Dopo aver brevemente analizzato tali prospettive vorrei focalizzare la mia attenzione sulla giustificazione delle ineguaglianze economiche, mostrando come l’attenzione rivolta ai fatti non sia giustificabile solo facendo riferimento alla necessità di fornire delle lineeguida efficaci per le politiche pubbliche, ma sia legata al rispetto di una serie di valori (eguale rispetto, pubblicità, inclusività) che sono costitutivi di una buona concezione egualitaria della giustizia.
2.1.2.
Prescrizione e valutazione: due diverse prospettive sulla questione fatti e principi?
Francesca Pasquali
Il paper che vorrei presentare parte dall’assunto che la filosofia politica aspira a rivendicare, non soltanto l’adeguatezza teorica dei propri principi, ma anche la loro rilevanza pratica. Il paper intende interrogarsi sulla possibilità di distinguere due funzioni pratiche proprie della filosofia politica: la prescrizione di corsi di azione da intraprendere o di stati di cose da realizzare, da un lato, e la valutazione di stati di cose osservabili, dall’altro. L’ipotesi è che prescrivere e valutare implichino due approcci diversi rispetto ai fatti e che la rilevanza di principi prescrittivi, da un lato, e di standard valutativi, dall’altro, sia da considerare da due prospettive differenti. Da un punto di vista prescrittivo, i fatti si presentano come ostacoli, come vincoli che si oppongono alla realizzazione di stati di cose desiderabili, mentre, da un punto di vista valutativo, i fatti costituiscono l’oggetto di indagine. Di conseguenza, nel primo caso, è necessario domandarsi quanto, nell’elaborare principi prescrittivi che mirano ad essere rilevanti sul piano pratico, la filosofia politica debba tenere conto dei fatti e, dunque, di vincoli di praticabilità. A questo proposito è necessario distinguere tra differenti tipologie di fatti – fatti fisici, fatti politici necessari, fatti politici contingenti – e ragionare su quali fatti la filosofia politica debba riconoscere come rilevanti e su quali vantaggi o svantaggi possa trarre dal sospendere considerazioni fattuali di un tipo piuttosto che di un altro. Anche nel caso della valutazione si tratterà di capire cosa renda uno standard valutativo rilevante in termini pratici. Il nodo da esaminare riguarda la distanza che la filosofia deve mantenere rispetto ai fatti per valutarli in modo appropriato. Tuttavia, questo punto richiede una maggiore articolazione: non si tratta soltanto di capire se la filosofia politica debba sviluppare i propri modelli valutativi assumendo una prospettiva interna o esterna rispetto alle circostanze politiche che intende valutare, ma anche di verificare se l’elaborazione di standard valutativi praticamente rilevanti richieda di tenere presente considerazioni di praticabilità, considerazioni di carattere fattuale.
2.1.3. Vincoli fattuali sui principi normativi
Michele Bocchiola e Federico Zuolo
Lo scopo di questo intervento è quello di abbozzare delle linee guida per l’elaborazione di una teoria politica di carattere normativo, attraverso l’analisi del rapporto tra vincoli fattuali e principi normativi. Nel dibattito analitico contemporaneo sono rintracciabili due modelli principali di teoria normativa. Il primo modello si concentra prioritariamente sulla giustificazione dei principi primi di giustizia, quali che siano le circostanze e i soggetti a cui vengono applicati. In sostanza, questo modello delinea una concezione di giustizia che prescinde dai vincoli fattuali. Il secondo modello intende rintracciare i principi di giustizia a partire dalle pratiche sociali, cioè da quei comportamenti collettivi ripetuti stabilmente nel tempo. In questo saggio sosteniamo che, se da un lato la “giustizia senza fatti” fornisce un criterio di validità generale, questa concezione rischia di giungere a delle prescrizioni vuote, dall’altro la “giustizia dai fatti” rischia di essere troppo legata allo status quo. In entrambi i casi, anche se per opposti motivi, la teoria normativa sembra perdere la propria capacità di guidare opportunamente ciò che è giusto fare e come è giusto pensare ciò che è giusto fare. Distinguendo tra giustificazione, applicazione e realizzazione è possibile individuare una prospettiva che permetta di risolvere i problemi delle due precedenti concezioni. Il livello della giustificazione riguarda le considerazioni di natura teorica a sostegno di un principio normativo. Il livello dell’applicazione riguarda le considerazioni di natura fattuale che individuano l’ambito in cui un principio viene considerato valido. Il livello della realizzazione riguarda la combinazione delle considerazioni teoriche e dei vincoli fattuali che prospetta l’effettiva messa in pratica dei principi. Ricollocando così i vincoli fattuali nel loro giusto posto è possibile onorare la prescrittività dei principi normativi senza giungere a principi vuoti o conservatori.





